LO STATUTO

Art. 1 Denominazione, sede e durata

E’ costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE SANITÀ FUTURA”, con sede in via Timavo 24 a Milano.

Il trasferimento della sede in Italia o presso altro indirizzo non costituisce modifica dello statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà a notificarlo alle autorità competenti affinché sia opponibile ai terzi . La Fondazione potrà operare nel territorio italiano ed europeo nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento dei fini istituzionali.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:

  1. Promuovere e sostenere studi sullo sviluppo dei sistemi sanitari e sociosanitari efficaci, efficienti, fondati sul principio della libertà di scelta dei cittadini anche tramite il pluralismo degli erogatori, e caratterizzati dalla accessibilità e dalla trasparenza della gestione.
  2. Promuovere e sostenere la ricerca biomedica, lo sviluppo delle professionalità che operano nei Sistemi sanitari, la formazione di professionisti di elevata qualità, e la divulgazione delle conoscenze di interesse sanitario
  3. Per il perseguimento dei propri obiettivi la Fondazione potrà svolgere, attività strumentali rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono lo scopo della Fondazione

Art. 3 Attività

Al fine di conseguire gli scopi di cui all’art. 2 la Fondazione potrà:

  • Promuovere, sostenere e realizzare studi e progetti di ricerca volti ad approfondire specifiche problematiche di interesse sanitario e socio sanitario anche mediante l’elaborazione proposte da trasmettere agli Enti, pubblici e privati, competenti.
  • Promuovere o partecipare a Convegni, Seminari di studio, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa utile allo scopo sociale ed alle finalità della fondazione;
  • Promuovere, contribuire, sviluppare e coordinare la diffusione della cultura e delle conoscenze nei campi attinenti alle finalità sopra indicate;
  • Erogare fondi, finanziamenti e contributi a favore di enti che si prefiggono finalità analoghe alla proprie;
  • Istituire borse di studio e assegni di ricerca ed analoghi strumenti a favore di Università, Enti o Istituzioni per specifici progetti volti ad approfondire tematiche attinenti con gli scopi di cui all’art.2;
  • Realizzare Pubblicazioni e altre iniziative editoriali tematiche attinenti con gli scopi di cui all’art.2;
  • Produrre, anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni o Società scientifiche, linee guida e best practices in ambito sanitario;
  • Formare professionisti operanti nel settore sanitario con particolare attenzione alle tematiche inerenti la sicurezza delle cure e il rischio clinico.
  • Promuovere iniziative di raccolta fondi da destinare alle attività istituzionali nel rispetto delle vigenti norme di legge. .
  • Svolgere attività finalizzate alla divulgazione dei propri scopi istituzionali volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi specifici inerenti il settore sanitario e socio sanitario.
  • Promuovere iniziative di comunicazione, sviluppare collaborazioni o partecipare a iniziative proposte da operatori sanitari e socio sanitari, Fondazioni, Associazioni, Università, Centri di Ricerca, Istituzioni pubbliche statali, regionali e comunali, organizzazioni sociali, sindacali o politiche o altri soggetti pubblici e privati interessati alle problematiche sanitarie e socio-sanitarie in Italia e all’estero, con particolare riferimento ai Paesi e alle istituzioni dell’Unione Europea.

La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività strettamente connesse secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui sopra .

Art. 3 Patrimonio, Fondo di dotazione indisponibile, dotazione di gestione e disciplina degli utili di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile a garanzia dei terzi, pari a € 40.000, e da un Fondo di gestione disponibile che potrà essere aumentato ed alimentato con raccolte fondi, oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti intenderanno contribuire al potenziamento della Fondazione. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con i suoi fondi come sopra indicati. Il Consiglio di amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro per un migliore raggiungimento degli scopi della Fondazione fermo restando l’impossibilità di investire in capitali di rischio.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E’ fatto divieto di distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Si considerano distribuzione indirette di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio Generale, il Direttore Generale e il Comitato Scientifico.

 

Art. 5 Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza Legale della Fondazione di fronte ai terzi e ha tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione; egli rappresenta la Fondazione anche in giudizio con facoltà di nominare avvocati per qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti ed ha tutti i poteri inerenti l’ordinaria amministrazione.

Il Primo Presidente e il Vice Presidente saranno nominati tra i tre Fondatori, successivamente verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il primo Presidente e Vice Presidente rimangono in carica per una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre il Presidente:

  • Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale e il Comitato scientifico proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
  • Firma gli atti e quanto occorra per l’esplicitazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione se non attribuiti al Direttore Generale, ove nominato;
  • Intrattiene attività con le Pubbliche Amministrazioni;
  • Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  • Cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
  • Provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità esterne;
  • Adotta gli atti di ordinaria amministrazione della Fondazione.
  • Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni alla prima seduta utile dalla sua adozione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il vice- Presidente con gli stessi poteri del Presidente.

Il Presidente potrà nominare procuratori speciali per singoli affari.

Art. 6  Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di 5 membri scelti tra esperti con competenza ed esperienza in materia sanitaria.

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto dai Fondatori. Successivamente i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati come segue:

  1. Un membro, ovvero due membri qualora il Consiglio sia composto da cinque consiglieri, sarà nominato dal Primo Presidente finchè questi vivrà e successivamente dalla persona designata per iscritto dal Primo Presidente, ovvero in mancanza nelle modalità di cui al successivo punto 2;
  2. Gli altri membri saranno nominati dallo stesso Consiglio in scadenza tra soggetti di specchiata fama e professionalità e competenza nei settori in cui la Fondazione svolge la sua attività, che non dovranno essere parenti o affini dei Fondatori.

Il primo Consiglio di amministrazione rimane in carica per 15 esercizi, i Consigli di amministrazione successivi rimarranno in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio scadono alla data dell’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono nuovamente eleggibili fino ad una età massima di 80 anni, fatto salvo il primo Consiglio di amministrazione che potrà rimanere in carica fino ad 85 anni.

Qualora, per qualunque motivo, cessasse dalla carica un Consigliere nominato ai sensi del precedente numero 1, si procederà alla sua sostituzione con le modalità di cui al numero 1 e 2; in ogni altro caso il Consigliere cessato verrà sostituito dai membri rimasti in carica, sulla base dei criteri di cui al precedente numero 2. I Consiglieri così nominati scadranno congiuntamente agli altri Consiglieri.

In tutte le deliberazioni del Consiglio, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente o in sua mancanza, del Vice Presidente.

I componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono compensi per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per ragioni di ufficio. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfettari.

Articolo 7 Decadenza ed esclusione del Consiglio di Amministrazione

Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

  • Il mancato rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti emanati;
  • L’aver compiuto atti che arrechino danni al patrimonio o all’immagine della Fondazione.
  • Le assenze, non giustificate, ad almeno tre sedute consecutive con il medesimo ordine del giorno comporteranno la decadenza del membro assente.

L’esclusione può essere decisa a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di amministrazione compete di:

  • Deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto su proposta del Presidente o degli altri componenti;
  • Stabilire le direttive e assumere le delibere concernenti gli investimenti del Fondo di gestione della Fondazione;
  • Nominare il Direttore Generale e definirne il compenso; il Direttore Generale non potrà essere membro del Consiglio di amministrazione
  • Deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione e sulle materie non espressamente attribuite al Presidente o agli altri organi della Fondazione o al Direttore Generale, se nominato.
  • Predisporre ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  • Predisporre ed approvare il Bilancio sociale;
  • Approvare eventuali regolamenti interni di propria competenza.
  • Nominare, in base alla valutazione delle proposte formulate ai sensi dell’art. 11, i membri del Consiglio Generale;
  • Nominare i membri del Comitato Scientifico e definire le eventuali remunerazioni dei membri dello stesso in funzione dell’attività svolta;
  • Approvare il programma annuale dell’attività tenendo conto delle osservazioni formulate dal Consiglio Generale;
  • Deliberare sulla eventuale azione di responsabilità dei componenti del Consiglio;
  • Deliberare l’estinzione, lo scioglimento, la trasformazione della Fondazione nonché tutti i provvedimenti correlati e conseguenti;
  • Ogni altra competenza non espressamente attribuita al Presidente o, se nominato, al Direttore Generale;
  • Determinare annualmente i compensi dei membri del Comitato Scientifico in proporzione all’attività che gli stessi saranno chiamati a svolgere.

Il Consiglio di amministrazione per specifici progetti o iniziative istituzionali, può avvalersi del supporto tecnico e consultivo di soggetti qualificati, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Tali soggetti sono nominati dal Consiglio di amministrazione che ne determinerà la durata dell’incarico e la eventuale retribuzione.

Art. 9- Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e straordinariamente ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatto richiesta scritta da almeno un membro se il Consiglio è composto da tre membri e due membri se composto da cinque membri. La convocazione è fatta dal Presidente, con invito scritto diramato almeno 5 giorni liberi prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata con modalità che ne attestino l’avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Le adunanze del Consiglio sono valide se vi partecipa la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese, a voto palese, ed a maggioranza con esclusione dal computo degli eventuali astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Eventuali modifiche dello Statuto dovranno essere deliberate a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio.

Le adunanze possono avvenire con modalità telematiche si cui al successivo articolo 14.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri (anche su supporto informatico) regolarmente tenuti e numerati in ogni pagina.

Il Direttore Generale, se nominato, partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e redige i verbali delle stesse.

Art. 10  Bilancio

L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva, il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio economico consuntivo dell’esercizio precedente. Gli organi della Fondazione, in relazione alle proprie competenze ed attribuzioni possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio approvati.

In relazione al primo esercizio di attività, il bilancio preventivo dovrà essere approvato entro 6 mesi dal riconoscimento della Personalità Giuridica da parte della Prefettura competente.

Art. 11 Il Direttore Generale

Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. L’incarico ha durata massima pari a quello del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile.

Il Consiglio di amministrazione ne determina il compenso, fermo restando il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per ragioni di ufficio. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfettari.

L’incarico di Direttore Generale può essere conferito, con contratto di diritto privato, a soggetto scelto in possesso di diploma di Laurea in discipline economiche e/o giuridiche o sanitarie o e di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari di interesse della Fondazione.

Al Direttore Generale compete la responsabilità di provvedere all’attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, al quale relaziona sull’attività svolta, collabora strettamente con il Presidente e svolge funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale si occupa della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa rientrante nella gestione ordinaria della Fondazione e non potrà essere nominato membro del Consiglio di amministrazione.

L’incarico di Direttore Generale può essere revocato, con un preavviso di 30 giorni, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell’operato.

Art. 12 Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è formato da un minimo di 5 membri espressione dei soggetti donatori e di soggetti pubblici e privati che si caratterizzano per l’autorevole presenza scientifica, sociale e culturale nella sanità.

Per l’individuazione dei componenti, il Presidente del CDA sollecita Istituzioni di cui sopra a formulare proposte nominative, segnalando personalità distinte per competenza ed esperienza in campo sanitario e socio-sanitario.

Il CDA determina il numero di membri assegnato ad ogni soggetto proponente.

Il Consiglio generale è convocato e presieduto dal Presidente, dura in carica cinque anni e i membri sono rinominabili.

I componenti del Consiglio Generale non percepiscono compensi per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per ragioni di ufficio. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfettari.

Il Consiglio Generale ha le seguenti attribuzioni:

  • Orientare e supervisionare le attività scientifiche e formative della Fondazione, in merito alle quali fa pervenire al Consiglio di Amministrazione, di norma entro il 15 novembre di ogni anno, indicazioni programmatiche e raccomandazioni utili a definire il programma annuale dell’attività;
  • Formulare osservazioni e proposte sulle attività e sulla gestione della Fondazione;
  • Esaminare e formulare osservazioni sulle le linee generali annuali di attività predisposte dal Consiglio di amministrazione;

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, a votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le assenze ad almeno tre sedute consecutive con il medesimo ordine del giorno comporteranno la decadenza del membro assente.

Il Presidente designerà un membro con la funzione di segretario verbalizzante delle adunanze e deliberazioni.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritte in ordine cronologico su apposito registro e devono essere firmati dal Presidente e dal segretario designato.

Art. 13  Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre a undici membri eletti dal Consiglio di Amministrazione per la durata di cinque anni.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Scientifico, sulla base del programma annuale dell’attività approvato dal Consiglio di Amministrazione, predispone i programmi specifici di attività e li sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione e il finanziamento. I componenti del Comitato Scientifico possono ricevere remunerazioni in proporzione all’attività svolta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, a votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le assenze ad almeno tre sedute consecutive con il medesimo ordine del giorno comporteranno la decadenza del membro assente.

Il Presidente designerà un membro con la funzione di segretario verbalizzante delle adunanze e deliberazioni.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritte in ordine cronologico su apposito registro e devono essere firmati dal Presidente e dal segretario designato.

Le assenze ad almeno tre sedute consecutive con il medesimo ordine del giorno comporteranno la decadenza del membro assente

Fermo restando l’eventuale compenso, i componenti del Comitato Scientifico ricevono il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per ragioni di ufficio. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfettari.

Art. 14 Riunione con modalità telematiche degli organi collegiali

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale e del Comitato Scientifico possono svolgersi con modalità telematiche con membri dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

Qualora gli organi collegiali della Fondazione vorranno adottare tali modalità di deliberazione dovranno adottare una propria deliberazione che rispetti i seguenti principi:

  • Sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
  • Regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • Il segretario verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • Il Presidente e il segretario verbalizzante dovranno essere nello stesso luogo e la riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove gli stessi si trovano;
  • Nell’avviso di convocazione dovrà essere indicata la modalità informatica con la quale si svolgerà la riunione e il luogo dello svolgimento della stessa.

 

Art. 15 Riunione con consultazione scritta degli organi collegiali

Le decisioni degli organi collegiali possono essere altresì adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le decisioni degli organi collegiali della Fondazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta solamente nel caso in cui vi sia unanimità circa il ricorso a tale procedura. In caso di dissenso di un solo componente occorrerà fare ricorso alla procedura ordinaria. Ciascun organo della Fondazione potrà adottare tale modalità di consultazione previa delibera che ne definisca le concrete modalità operative.

Art.16 Revisione Legale dei Conti

La gestione contabile della Fondazione sarà revisionata da un collegio di Revisori dei Conti composto da uno a tre membri effettivi, che durerà in carica per tre anni, di cui almeno un membro dovrà essere iscritto all’Albo dei revisori contabili. I Revisori Legali dei Conti sono nominati dal Consiglio Direttivo di AIOP Lombardia.

Art. 17 Estinzione o scioglimento

 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad enti con finalità analoghe.

Art 18 Clausola finale

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia al Codice Civile, al e alla normativa applicabile.

F.to Dario Beretta

F.to Simona Raffaella Furlan                                                                                            teste

F.to Isabella Salvini                                                                                                            teste

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

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E’ copia conforme all’originale nei miei atti.

Milano, lì